Art. 3. Requisiti per l'iscrizione 1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarieta', qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale. 2. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata - dall'assenza di fini di lucro nonche' di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettivita' e gratuita' delle cariche associative nonche' dalla gratuita' delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorieta' del bilancio e dalla democraticita' della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti. 3. L'iscrizione nel registro di cui alla presente legge e' incompatibile con l'iscrizione nell'Albo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".