Art. 3.
                     Requisiti per l'iscrizione
 
  1.  Possono  richiedere  l'iscrizione nel registro regionale di cui
all'art.  2  le  organizzazioni  dotate  di  autonomia,   liberamente
costituite  a  fini di solidarieta', qualunque sia la forma giuridica
assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
  2. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate -  per  espressa
ed  attuata  disposizione  degli  accordi  degli  aderenti, dell'atto
costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata
registrata - dall'assenza di fini di lucro nonche'  di  remunerazione
degli  associati  sotto qualsiasi forma, dall'elettivita' e gratuita'
delle cariche associative nonche' dalla gratuita'  delle  prestazioni
personali  e  spontanee  fornite dagli aderenti, dall'obbligatorieta'
del bilancio e dalla democraticita'  della  struttura.  Gli  accordi,
l'atto  costitutivo  o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri
di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione  dei  loro
obblighi e diritti.
  3.  L'iscrizione  nel  registro  di  cui  alla  presente  legge  e'
incompatibile con l'iscrizione nell'Albo di cui  alla  L.R.  7  marzo
1995,   n.   10   "Norme   per  la  promozione  e  la  valorizzazione
dell'associazionismo".