Art. 4.
                     Procedura per l'iscrizione
 
  1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del
legale rappresentante.
  2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge  stabilisce,  con  delibera  da  pubblicare  sul
Bollettino  ufficiale  regionale,  le  procedure  e la documentazione
necessaria per l'iscrizione  nel  Registro  istituito  all'art.  2  e
attribuisce  la competenza per l'adozione dei provvedimenti regionali
di iscrizione, cancellazione e rigetto.
  3. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 4  dell'art.
2  provvede il soggetto individuato con la deliberazione regionale di
cui al comma 2. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 5
dell'art. 2 provvedono le Province.
  4. La Regione e le Province,  oltre  alla  documentazione  prevista
dalla  delibera  di  cui  al comma 2, possono acquisire pareri e dati
conoscitivi utili per l'accertamento del possesso  dei  requisiti  di
cui  all'art.  3.  Il  parere  del Comune, in cui l'organizzazione ha
sede, e' obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni  dal
ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia
prescindono dal parere.
  5.   L'iscrizione   e'   disposta   entro   sessanta  giorni  dalla
presentazione della domanda, fatta salva la sospensione  dei  termini
per eventuali documentazioni integrative.
  6.  Il provvedimento, con il quale viene disposta l'iscrizione o il
diniego  in  difformita'  dal  parere   del   Comune,   deve   essere
adeguatamente motivato.
  7.  Il  provvedimento di iscrizione o di diniego e' comunicato alla
organizzazione di volontariato richiedente e  agli  enti  intervenuti
nel  procedimento.  Il  provvedimento di iscrizione e' pubblicato sul
Bollettino ufficiale regionale. Il provvedimento di iscrizione  nelle
sezioni  del  registro tenute presso ciascuna provincia e', altresi',
comunicato alla Regione.
  8.  Contro  il  provvedimento  di  diniego e' esperibile ricorso ai
sensi del comma 5 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
  9. L'elenco  delle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel
registro  e' pubblicato semestralmente sul Bollettino ufficiale della
Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale  ai  sensi
del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991.