Art. 5.
                       Revisione del registro
 
  1.  La Regione o le Province provvedono alla revisione biennale del
registro per verificare il permanere dei requisiti cui e' subordinata
l'iscrizione, con particolare riferimento  all'effettivo  svolgimento
delle attivita' di volontariato.
  2. Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nel
 registro  trasmettono alla Regione o alla Provincia territorialmente
competente,  entro  il  30  aprile  dell'anno  in  cui  si  tiene  la
Conferenza di cui al successivo art. 17, una dichiarazione attestante
il  permanere  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  e  una relazione
sull'attivita' svolta.  Le organizzazioni inviano tale documentazione
anche al Comune competente, che puo' formulare alla  Regione  o  alla
Provincia proprie osservazioni in merito.
  3.  Indipendentemente  dalla  scadenza  indicata  al  comma  2,  le
organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla  Regione
o  alla  Provincia ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo,
nello statuto e negli accordi degli aderenti.