Art. 5. Revisione del registro 1. La Regione o le Province provvedono alla revisione biennale del registro per verificare il permanere dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione, con particolare riferimento all'effettivo svolgimento delle attivita' di volontariato. 2. Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nel registro trasmettono alla Regione o alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 aprile dell'anno in cui si tiene la Conferenza di cui al successivo art. 17, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 3 e una relazione sull'attivita' svolta. Le organizzazioni inviano tale documentazione anche al Comune competente, che puo' formulare alla Regione o alla Provincia proprie osservazioni in merito. 3. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma 2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione o alla Provincia ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti.