Art. 7.
            Accesso alle strutture e ai servizi pubblici
                       o privati convenzionati
 
  1. Gli aderenti alle organizzazioni di  volontariato  iscritte  nel
Registro  regionale  hanno  titolo  ad  accedere  alle strutture e ai
servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici,  operanti
nei   settori  di  loro  interesse  per  lo  svolgimento  delle  loro
attivita', purche' queste siano compatibili con le disposizioni degli
statuti  e  dei  regolamenti  degli  enti stessi. L'eventuale diniego
all'accesso deve essere motivato.
  2. L'accesso  e'  in  ogni  caso  subordinato  ad  accordi  tra  la
struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine
alle  modalita'  di  presenza  del  volontariato  e alle modalita' di
rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.
  3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:
   a) la riconoscibilita' del  volontario  e  dell'organizzazione  di
appartenenza;
   b)  il  rispetto da parte del volontario della normativa specifica
riguardante l'attivita' svolta e delle  norme  per  l'utilizzo  delle
attrezzature della struttura o servizio;
   c)  il  rispetto  della  liberta',  dignita'  personale,  diritti,
convinzioni e riservatezza degli utenti,  compresa  la  liberta'  per
questi ultimi di rifiutare l'attivita' del volontario.