Art. 7. Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati 1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse per lo svolgimento delle loro attivita', purche' queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato. 2. L'accesso e' in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalita' di presenza del volontariato e alle modalita' di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio. 3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro: a) la riconoscibilita' del volontario e dell'organizzazione di appartenenza; b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attivita' svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio; c) il rispetto della liberta', dignita' personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la liberta' per questi ultimi di rifiutare l'attivita' del volontario.