Art. 8.
             Diritto di partecipazione e di informazione
 
  1.   Le   organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel  Registro
regionale:
   a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori
cui si riferisce la loro attivita';
   b) possono proporre, ciascuna per il proprio  ambito  territoriale
di  attivita',  programmi  e  iniziative di intervento alla Regione e
agli Enti locali nelle materie di loro interesse;
   c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia  degli  studi  e
delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.