Art. 8. Diritto di partecipazione e di informazione 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale: a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attivita'; b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attivita', programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse; c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.