Art. 9.
             Formazione, aggiornamento e qualificazione
 
  1.   Le   organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel  Registro
regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti  attraverso
specifici  momenti di studio e promuovendo, anche in forma associata,
corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi  dell'art.
10 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.
  2.   Le   organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel  Registro
regionale possono altresi' realizzare, nel  rispetto  dei  requisiti,
dei  criteri  e  delle  modalita' stabilite dalla normativa statale e
regionale, interventi formativi previsti nei programmi annuali  delle
attivita'  di  formazione  professionale  approvati dalle Province ai
sensi  dell'art.    18  della  L.R.  n.  19  del  1979  e  successive
modificazioni.
  3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro
 sono  ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di
qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e  dagli  Enti
locali  nei  singoli  settori  di  intervento,  con modalita' tali da
agevolare l'accesso e la fruizione dei corsi medesimi.
  4. La Regione e gli enti locali  sono  tenuti  a  dare,  tramite  i
Centri   di  servizio  di  cui  al  successivo  art.  14,  preventiva
informazione  circa  l'avvio  dei  corsi  di  cui  al  comma  3  alle
organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel  Registro  regionale,
interessate per settore di attivita'.
  5. Per agevolare altre iniziative di formazione e aggiornamento non
riconducibili ai commi precedenti, la Regione:
   a)  eroga,  sentito  il  Comitato  di  gestione  del  fondo di cui
all'art.  15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, contributi ai Centri
di  servizio di cui al successivo art.  14,  a  fronte  di  specifici
progetti elaborati dai Centri stessi in accordo con le Province;
   b) eroga contributi al Comitato di cui sopra per lo svolgimento di
corsi destinati ai responsabili e dirigenti dei Centri di servizio.