Art. 9. Formazione, aggiornamento e qualificazione 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni. 2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresi' realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalita' stabilite dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attivita' di formazione professionale approvati dalle Province ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1979 e successive modificazioni. 3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento, con modalita' tali da agevolare l'accesso e la fruizione dei corsi medesimi. 4. La Regione e gli enti locali sono tenuti a dare, tramite i Centri di servizio di cui al successivo art. 14, preventiva informazione circa l'avvio dei corsi di cui al comma 3 alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, interessate per settore di attivita'. 5. Per agevolare altre iniziative di formazione e aggiornamento non riconducibili ai commi precedenti, la Regione: a) eroga, sentito il Comitato di gestione del fondo di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, contributi ai Centri di servizio di cui al successivo art. 14, a fronte di specifici progetti elaborati dai Centri stessi in accordo con le Province; b) eroga contributi al Comitato di cui sopra per lo svolgimento di corsi destinati ai responsabili e dirigenti dei Centri di servizio.