Art. 10.
                   Raccolta della flora spontanea
 
  1.  La  raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di esemplari o di parti di flora muscinale (muschi e sfagni)  erbacea
ed  arbustiva  sono  vietati.  Sono fatte salve le normali operazioni
connesse  alle  attivita'  agro-silvo-pastorali.  La  raccolta  delle
piante  officinali  e'  ammessa,  previa  autorizzazione dell'Ente di
gestione, secondo le disposizioni vigenti.
  2. E' consentita, unicamente  ai  residenti  dei  comuni  dell'Area
protetta,  la  raccolta  delle  seguenti  specie  d'uso  locale: orle
(chenopodium bonus-henricus),  asparagi  (aruncus  dioicus),  luppolo
(humulus lupulus) e finocchio (myrrhis odorata).
  3.  La raccolta del vischio (viscum album) e' consentita unicamente
ai residenti nei comuni  dell'Area  protetta,  previa  autorizzazione
rilasciata dall'Ente di gestione del Parco.
  4.  Le  violazioni  delle  norme  di  cui  al comma 1 comportano le
seguenti sanzioni amministrative:
   a) lire 50 mila piu' lire 15 mila  per  le  parti  aeree  di  ogni
esemplare  raccolto  delle specie presenti nell'elenco delle piante a
protezione assoluta di cui alla legge regionale 2 novembre  1982,  n.
32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto
ambientale"   e   per   le  piante  di  particolare  rarita'  incluse
nell'elenco deliberato dall'Ente di gestione; ulteriori lire 50  mila
per  esemplare  in  caso  di  raccolta  con sradicamento totale delle
piante medesime;
   b) lire 20 mila piu' lire 5 mila per ogni esemplare  raccolto  nel
caso delle altre specie anche se non eradicate;
   c)  lire  50  mila  per  ogni  chilogrammo  di quantita' eccedente
l'autorizzazione  alla  raccolta  delle  piante  officinali  di   cui
all'articolo  17  della legge regionale 32/1982 con un minimo di lire
50 mila;
   d) lire 50 mila per  ogni  chilogrammo  di  muschio  o  di  sfagno
raccolto.
  5.  Le  violazioni  delle norme di cui ai commi 2 e 3 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.