Art. 10. Raccolta della flora spontanea 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di esemplari o di parti di flora muscinale (muschi e sfagni) erbacea ed arbustiva sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali. La raccolta delle piante officinali e' ammessa, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, secondo le disposizioni vigenti. 2. E' consentita, unicamente ai residenti dei comuni dell'Area protetta, la raccolta delle seguenti specie d'uso locale: orle (chenopodium bonus-henricus), asparagi (aruncus dioicus), luppolo (humulus lupulus) e finocchio (myrrhis odorata). 3. La raccolta del vischio (viscum album) e' consentita unicamente ai residenti nei comuni dell'Area protetta, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione del Parco. 4. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano le seguenti sanzioni amministrative: a) lire 50 mila piu' lire 15 mila per le parti aeree di ogni esemplare raccolto delle specie presenti nell'elenco delle piante a protezione assoluta di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e per le piante di particolare rarita' incluse nell'elenco deliberato dall'Ente di gestione; ulteriori lire 50 mila per esemplare in caso di raccolta con sradicamento totale delle piante medesime; b) lire 20 mila piu' lire 5 mila per ogni esemplare raccolto nel caso delle altre specie anche se non eradicate; c) lire 50 mila per ogni chilogrammo di quantita' eccedente l'autorizzazione alla raccolta delle piante officinali di cui all'articolo 17 della legge regionale 32/1982 con un minimo di lire 50 mila; d) lire 50 mila per ogni chilogrammo di muschio o di sfagno raccolto. 5. Le violazioni delle norme di cui ai commi 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.