Art. 13.
         Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei
 
  1.  La  raccolta,  l'asportazione  e  l'uccisione,  se non per caso
fortuito o di necessita', di qualsiasi  specie  di  anfibi,  rettili,
molluschi  e  crostacei  sono  vietate.  Sono  fatte salve le normali
operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche'
l'applicazione delle  norme  di  polizia  sanitaria,  fitopatologica,
veterinaria,  igienica  e  forestale e le catture a scopo didattico e
scientifico autorizzate dall'Ente di gestione.
  2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila  per  ogni
esemplare.