Art. 14. Raccolta di palchi di ungulati 1. La raccolta dei palchi di ungulati e' vietata su tutto il territorio del Parco. Ogni eventuale ritrovamento deve essere segnalato alla direzione dell'Ente di gestione che provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia" e successive modifiche. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire un milione.