Art. 14.
                   Raccolta di palchi di ungulati
 
  1.  La  raccolta  dei  palchi  di  ungulati  e' vietata su tutto il
territorio  del  Parco.  Ogni  eventuale  ritrovamento  deve   essere
segnalato  alla direzione dell'Ente di gestione che provvede ai sensi
del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17  ottobre  1979,
n.  60 "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"
e successive modifiche.
  2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire un milione.