Art. 15.
                         Raccolta di insetti
 
  1. La raccolta, la cattura,  l'asportazione,  il  danneggiamento  e
l'uccisione,  se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di
qualsiasi ordine e specie, nonche' dei loro nidi, sono vietati.  Sono
fatte  salve  le   normali   operazioni   connesse   alle   attivita'
agro-silvo-pastorali,  l'applicazione  di norme di polizia sanitaria,
fitopatologica, veterinaria, igienica e  forestale  e  le  catture  a
scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione.
  2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.