Art. 17.
                        Immissione di animali
 
  1.  L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico
e' vietata. E' fatta salva l'attuazione  di  specifici  programmi  di
ripopolamento   o   reintroduzione  di  specie  autoctone  o  estinte
approvati ai  sensi  della  legge  regionle  8  giugno  1989,  n.  36
"Interventi  finalizzati  a  raggiungere  e  conservare  l'equilibrio
faunistico ed ambientale nelle  aree  istituite  a  Parchi  naturali,
Riserve   naturali   ed  Aree  attrezzate",  modificata  dalla  legge
regionale 22 febbraio 1993, n.  6.
  2.   L'attivita'   di   apicoltura   nomade  e'  consentita  previa
autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.
  3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila  per  ogni
animale introdotto o per ogni arnia installata.