Art. 17. Immissione di animali 1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico e' vietata. E' fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionle 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate", modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6. 2. L'attivita' di apicoltura nomade e' consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni animale introdotto o per ogni arnia installata.