Art. 19.
                        Pascolo degli animali
 
  1. Il pascolo del bestiame e' consentito esclusivamente a chi ne ha
titolo  nel  rispetto  delle  norme  previste  dagli   strumenti   di
pianificazione del Parco.
  2.  Gli  aventi  titoli  di  cui  al  comma  1  hanno  l'obbligo di
rispettare il carico massimo di  bestiame  indicato  nei  verbali  di
consegna   del   pascolo,  nonche'  di  provvedere  allo  smaltimento
periodico dei rifiuti e di  esibire  al  personale  di  vigilanza  la
modulistica  di  accompagnamento  del bestiame prevista dalla vigente
normativa.
  3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila  per  ogni
capo di bestiame.