Art. 19. Pascolo degli animali 1. Il pascolo del bestiame e' consentito esclusivamente a chi ne ha titolo nel rispetto delle norme previste dagli strumenti di pianificazione del Parco. 2. Gli aventi titoli di cui al comma 1 hanno l'obbligo di rispettare il carico massimo di bestiame indicato nei verbali di consegna del pascolo, nonche' di provvedere allo smaltimento periodico dei rifiuti e di esibire al personale di vigilanza la modulistica di accompagnamento del bestiame prevista dalla vigente normativa. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni capo di bestiame.