Art. 2.
           Circolazione con mezzi motorizzati e viabilita'
 
  1.  La  circolazione  con  mezzi  motorizzati,  ivi compresi quelli
cingolati, e' consentita sulle strade comunali dell'Area  protetta  e
sui   percorsi   appositamente   individuati   e   segnalati  per  il
raggiungimento dei parcheggi e delle  aree  attrezzate.  La  sosta  a
monte della Certosa di Pesio e nelle frazioni di Camino e' consentita
nelle  aree a parcheggio appositamente segnalate. La circolazione con
mezzi motorizzati su strade e piste ad  uso  agro-silvo-pastorale  e'
consentita  con  le  limitazioni di cui alla legge regionale 9 agosto
1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da  eseguire  in  terreni
sottoposti  a  vincolo  per  scopi  idrogeologici.  Abrogazione legge
regionale 12 agosto 1981, n. 27".
  2. Su tutto il territorio e' vietato compiere percorsi fuori strada
anche con mezzi motorizzati quali motoslitte. Sulle  strade  a  monte
della  Certosa di Pesio e' vietata la circolazione degli autocarri di
portata  superiore  ai  trentacinque  quintali,  alle  roulottes,  ai
furgoni  ed  ai  campers.  Sono  esclusi dal divieto gli autocarri di
portata superiore ai trentacinque quintali muniti  di  autorizzazione
rilasciata  dall'Ente  di  gestione  ed  i  campers che percorrono le
strade  per  raggiungere  le  aree di sosta appositamente individuate
dagli strumenti di pianificazione del Parco o da  altre  disposizioni
dell'Ente di gestione.
  3. Sulle strade interne al Parco la velocita' massima consentita e'
di trenta chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e
di vigilanza.
  4.  L'Ente  di gestione puo' vietare temporaneamente l'accesso alle
aree attrezzate qualora si  verifichino  eventi  pregiudizievoli  per
l'incolumita' pubblica.
  5.  Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui al presente
articolo i  mezzi  utilizzati  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
agricole  e  silvo-colturali, i mezzi impiegati nella sistemazione di
opere idrauliche e forestali e nelle operazioni di pronto  intervento
e   di  soccorso,  i  mezzi  antincendio,  i  mezzi  delle  pubbliche
amministrazioni  ed  i  mezzi  muniti  di   contrassegno   rilasciato
dall'Ente di gestione.
  6.  Il  sorvolo  del  territorio  del  Parco  con mezzi a motore e'
vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza  del
velivolo,   per   operazioni   di   vigilanza,  emergenza,  soccorso,
antincendio  e  nei   casi   autorizzati   dall'Ente   di   gestione,
compatibilmente  con  le  finalita' dell'Ente stesso. Le violazioni a
tale divieto comportano la sanzione amministrativa pari  a  lire  500
mila.
  7. Le violazioni delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano la
sanzione  amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila; nel caso in
cui i mezzi in sosta determinino impedimento al passaggio di mezzi di
soccorso o di vigilanza, la sanzione minima e'  elevata  a  lire  100
mila  e  la  sanzione massima e' elevata a lire un milione oltre alle
spese di rimozione forzata dei mezzi.