Art. 2. Circolazione con mezzi motorizzati e viabilita' 1. La circolazione con mezzi motorizzati, ivi compresi quelli cingolati, e' consentita sulle strade comunali dell'Area protetta e sui percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento dei parcheggi e delle aree attrezzate. La sosta a monte della Certosa di Pesio e nelle frazioni di Camino e' consentita nelle aree a parcheggio appositamente segnalate. La circolazione con mezzi motorizzati su strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale e' consentita con le limitazioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27". 2. Su tutto il territorio e' vietato compiere percorsi fuori strada anche con mezzi motorizzati quali motoslitte. Sulle strade a monte della Certosa di Pesio e' vietata la circolazione degli autocarri di portata superiore ai trentacinque quintali, alle roulottes, ai furgoni ed ai campers. Sono esclusi dal divieto gli autocarri di portata superiore ai trentacinque quintali muniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione ed i campers che percorrono le strade per raggiungere le aree di sosta appositamente individuate dagli strumenti di pianificazione del Parco o da altre disposizioni dell'Ente di gestione. 3. Sulle strade interne al Parco la velocita' massima consentita e' di trenta chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di vigilanza. 4. L'Ente di gestione puo' vietare temporaneamente l'accesso alle aree attrezzate qualora si verifichino eventi pregiudizievoli per l'incolumita' pubblica. 5. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui al presente articolo i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attivita' agricole e silvo-colturali, i mezzi impiegati nella sistemazione di opere idrauliche e forestali e nelle operazioni di pronto intervento e di soccorso, i mezzi antincendio, i mezzi delle pubbliche amministrazioni ed i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente di gestione. 6. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore e' vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza del velivolo, per operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalita' dell'Ente stesso. Le violazioni a tale divieto comportano la sanzione amministrativa pari a lire 500 mila. 7. Le violazioni delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila; nel caso in cui i mezzi in sosta determinino impedimento al passaggio di mezzi di soccorso o di vigilanza, la sanzione minima e' elevata a lire 100 mila e la sanzione massima e' elevata a lire un milione oltre alle spese di rimozione forzata dei mezzi.