Art. 20.
                     Attraversamento di mandrie
 
  1.  L'attraversamento di mandrie di bestiame di qualsiasi specie e'
concesso unicamente agli affittuari dei pascoli. I conduttori avranno
cura di impedire sbandamenti dai quali possono  derivare  danni  alla
vegetazione, alle strade, ai ponti, alle mulattiere ed alle strutture
in  genere. L'attraversamento avverra' nel piu' breve tempo possibile
ed unicamente in ore diurne. Le  mandrie,  in  regola  con  le  norme
sanitarie  vigenti,  possono essere trasportate alle zone di carico e
scarico con mezzi motorizzati,  previa  autorizzazione  dell'Ente  di
gestione.
  2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la  sanzione  amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni
capo di bestiame.