Art. 20. Attraversamento di mandrie 1. L'attraversamento di mandrie di bestiame di qualsiasi specie e' concesso unicamente agli affittuari dei pascoli. I conduttori avranno cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare danni alla vegetazione, alle strade, ai ponti, alle mulattiere ed alle strutture in genere. L'attraversamento avverra' nel piu' breve tempo possibile ed unicamente in ore diurne. Le mandrie, in regola con le norme sanitarie vigenti, possono essere trasportate alle zone di carico e scarico con mezzi motorizzati, previa autorizzazione dell'Ente di gestione. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni capo di bestiame.