Art. 21.
                        Esercizio della pesca
 
  1.  L'esercizio  della  pesca  nelle acque del Parco e' vietato con
esclusione dei corsi d'acqua  coincidenti  con  i  confini  dell'Area
protetta  e con esclusione del Rio Camino. Sono fatti salvi i diritti
esclusivi di pesca e gli usi civici nel rispetto delle norme  di  cui
alla  legge  regionale  18 febbraio 1981, n. 7 "Norme per la tutela e
l'incremento del patrimonio ittico  e  per  l'esercizio  della  pesca
nelle  acque  della  Regione Piemonte" e alla legge regionale 36/1989
modificata dalla legge regionale 6/1993.
  2. La pesca notturna e' vietata.
  3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire un milione  e  500
mila.