Art. 21. Esercizio della pesca 1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco e' vietato con esclusione dei corsi d'acqua coincidenti con i confini dell'Area protetta e con esclusione del Rio Camino. Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca e gli usi civici nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 "Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte" e alla legge regionale 36/1989 modificata dalla legge regionale 6/1993. 2. La pesca notturna e' vietata. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire un milione e 500 mila.