Art. 22.
                              Campeggio
 
  1.  L'esercizio  del campeggio per mezzo di tende, di roulottes, di
caravans e di campers e' vietato al di fuori delle aree individuate a
tal fine dall'Ente di gestione del Parco.
  2. Nelle aree in cui e' consentita la sosta di roulottes,  caravans
e campers e' vietato lo scarico di liquami stoccati nei serbatoi.
  3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.