Art. 22. Campeggio 1. L'esercizio del campeggio per mezzo di tende, di roulottes, di caravans e di campers e' vietato al di fuori delle aree individuate a tal fine dall'Ente di gestione del Parco. 2. Nelle aree in cui e' consentita la sosta di roulottes, caravans e campers e' vietato lo scarico di liquami stoccati nei serbatoi. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.