Art. 24.
                        Attivita' alpinistica
 
  1. L'attivita' alpinistica e' consentita.
  2.  L'apertura  di  vie  alpinistiche  con l'uso di mezzi meccanici
(trapani, martelli e percussori) e' consentita previa  autorizzazione
dell'Ente di gestione.
  3. Il bivacco oltre i millecinquecento metri di quota e' consentito
da un'ora prima del tramonto fino ad un'ora dopo l'alba.
  4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.