Art. 24. Attivita' alpinistica 1. L'attivita' alpinistica e' consentita. 2. L'apertura di vie alpinistiche con l'uso di mezzi meccanici (trapani, martelli e percussori) e' consentita previa autorizzazione dell'Ente di gestione. 3. Il bivacco oltre i millecinquecento metri di quota e' consentito da un'ora prima del tramonto fino ad un'ora dopo l'alba. 4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.