Art. 25. Attivita' scientifica e didattica 1. E' consentito alle scuole, agli istituti di ricerca ed alle associazioni di svolgere attivita' didattiche e di studio con le modalita' ed i termini indicati in apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione. 2. L'eventuale utilizzo di personale e di strutture del Parco per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 comporta il versamento all'Ente di gestione, a titolo di rimborso spese, di una quota stabilita annualmente dall'Ente di gestione. 3. Le visite delle scolaresche sono consentite sui sentieri dell'Area protetta, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione, contenente l'indicazione dei percorsi e delle modalita' di svolgimento. 4. L'accompagnamento, qualora richiesto, delle scolaresche e' effettuato dal personale del Parco, da soggetti autorizzati allo svolgimento di tale professione ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale sulle professioni turistiche ovvero da associazioni o cooperative di servizio convenzionate con l'Ente di gestione. 5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.