Art. 25.
                  Attivita' scientifica e didattica
 
  1.  E'  consentito  alle  scuole,  agli istituti di ricerca ed alle
associazioni di svolgere attivita' didattiche  e  di  studio  con  le
modalita'   ed     i  termini  indicati  in  apposita  autorizzazione
rilasciata dall'Ente di gestione.
  2. L'eventuale utilizzo di personale e di strutture del  Parco  per
lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  comporta il
versamento all'Ente di gestione, a titolo di rimborso spese,  di  una
quota stabilita annualmente dall'Ente di gestione.
  3.  Le  visite  delle  scolaresche  sono  consentite  sui  sentieri
dell'Area protetta, previa  autorizzazione  rilasciata  dall'Ente  di
gestione,  contenente l'indicazione dei percorsi e delle modalita' di
svolgimento.
  4.  L'accompagnamento,  qualora  richiesto,  delle  scolaresche  e'
effettuato  dal  personale  del  Parco,  da soggetti autorizzati allo
svolgimento di tale professione  ai  sensi  della  vigente  normativa
regionale   e   nazionale  sulle  professioni  turistiche  ovvero  da
associazioni o cooperative di servizio convenzionate  con  l'Ente  di
gestione.
  5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.