Art. 26.
                          Attivita' ippica
 
  1.   Il   transito  di  cavalli  e'  consentito  lungo  i  percorsi
appositamente segnalati dall'Ente di gestione.
  2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.