Art. 27.
                     Attivita' ciclo-alpinistica
 
  1. Il transito con biciclette da montagna  e'  consentito  lungo  i
percorsi segnalati dall'Ente di gestione.
  2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.