Art. 29.
                         Visite di comitive
 
  1. Sono consentite le visite di comitive.  L'accompagnamento  delle
comitive, qualora richiesto, e' effettuato dal personale dell'Ente di
gestione   o   da  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento  di  tale
professione  ai  sensi  della  vigente  normativa   regionale   sulle
professioni  turistiche  ovvero  da  associazioni  o  cooperative  di
servizio convenzionate con l'Ente medesimo.
  2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.