Art. 29. Visite di comitive 1. Sono consentite le visite di comitive. L'accompagnamento delle comitive, qualora richiesto, e' effettuato dal personale dell'Ente di gestione o da soggetti autorizzati allo svolgimento di tale professione ai sensi della vigente normativa regionale sulle professioni turistiche ovvero da associazioni o cooperative di servizio convenzionate con l'Ente medesimo. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.