Art. 3.
                    Divieti temporanei d'accesso
 
  1. L'accesso a particolari limitate  zone,  indicate  con  apposite
tabelle,   puo'  essere  temporaneamente  vietato  con  provvedimento
dell'Ente di gestione  per  fini  selvicolturali,  naturalistici,  di
sicurezza e gestionali.
  2.  L'accesso in violazione della norma di cui al presente articolo
comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.