Art. 3. Divieti temporanei d'accesso 1. L'accesso a particolari limitate zone, indicate con apposite tabelle, puo' essere temporaneamente vietato con provvedimento dell'Ente di gestione per fini selvicolturali, naturalistici, di sicurezza e gestionali. 2. L'accesso in violazione della norma di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.