Art. 30. Danneggiamenti 1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco nonche' il danneggiamento con scritte, incisioni ed intagli di alberi, rocce o manufatti comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila, oltre alla facolta' dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.