Art. 30.
                           Danneggiamenti
 
  1.  Il  danneggiamento  delle attrezzature e degli arredi del Parco
nonche' il  danneggiamento  con  scritte,  incisioni  ed  intagli  di
alberi,  rocce  o  manufatti comportano la sanzione amministrativa da
lire 25 mila a lire  250  mila,  oltre  alla  facolta'  dell'Ente  di
gestione di rivalersi dei danni subiti.