Art. 31.
                               Deroghe
 
  1.  L'Ente  di  gestione puo' concedere deroghe alle norme previste
dalla presente legge per fini scientifici,  didattici,  di  studio  e
gestionali,  purche'  non  contrastino  con  disposizioni legislative
dello Stato o della Regione  ovvero  siano  di  competenza  di  altri
organi  od  autorita'.  Le  deroghe  sono specifiche, nominative ed a
termine.
  2. Le autorizzazioni  in  deroga  sono  esibite,  a  richiesta,  al
personale preposto alla vigilanza.
  3.  Sono  fatti salvi i diritti d'uso civico a favore dei residenti
nei Comuni territorialmente interessati dal Parco.
  4. Il personale del Parco puo' agire in deroga  a  quanto  disposto
dalla  presente legge secondo le indicazioni ed i programmi dell'Ente
di gestione.