Art. 31. Deroghe 1. L'Ente di gestione puo' concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, di studio e gestionali, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. 2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza. 3. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico a favore dei residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco. 4. Il personale del Parco puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi dell'Ente di gestione.