Art. 32.
                              Vigilanza
 
  1.  La   vigilanza   sull'osservanza   della   presente   legge   e
l'accertamento  delle  relative violazioni sono affidate al personale
di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui  all'articolo  10  della
legge regionale 84/1978 istitutiva del Parco ed all'articolo 14 della
legge  regionale  21  luglio  1992,  n.  36  "Adeguamento delle leggi
regionali in materia di aree protette alla legge 8  giugno  1990,  n.
142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".