Art. 32. Vigilanza 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 84/1978 istitutiva del Parco ed all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle leggi regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".