Art. 33.
                              Procedure
 
  1.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai  sensi  della
legge  regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimenti per l'applicazione
delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia  di
Parchi  naturali,  Riserve naturali o Aree attrezzate", le norme ed i
principi di cui al capo I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
"Modifiche al sistema penale".
  2.  Le  somme  riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte
nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione
delle entrate per l'anno  1996  ed  ai  corrispondenti  capitoli  dei
bilanci successivi.
  3.  Le  somme  riscosse  a  titolo  di  rivalsa  per  danni, di cui
all'articolo 30, sono introitate nel bilancio del  Parco  per  essere
destinate al ripristino delle cose danneggiate.
  4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 4 settembre 1996
                                GHIGO