Art. 6. Abbandono di piccoli rifiuti 1. E' vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi contenitori, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic e da altre attivita' connesse alla fruizione del Parco. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. La sanzione e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.