Art. 6.
                    Abbandono di piccoli rifiuti
 
  1. E' vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi  contenitori,
di  piccoli  rifiuti  derivanti  dal consumo di pasti, di bevande, da
pic-nic e da altre attivita' connesse alla fruizione del Parco.
  2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire  25  mila  a  lire  250  mila.  La
sanzione e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante,
il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.