Art. 7. Lavaggio di stoviglie, di indumenti e di veicoli 1. E' vietato, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, l'uso di detersivi ed il lavaggio di indumenti, di stoviglie e di veicoli nei corsi d'acqua, nelle sorgenti e negli specchi di acqua ferma, nonche' scaricare in essi e sul territorio del Parco le acque di lavaggio, ivi comprese quelle eventualmente a bordo degli automezzi. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.