Art. 11. Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei 1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei, nonche' delle loro uova sono sempre vietate. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione. 2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.