Art. 11.
         Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei
 
  1.  La  raccolta,  l'asportazione  e  l'uccisione,  se non per caso
fortuito o di necessita', di qualsiasi  specie  di  anfibi,  rettili,
molluschi  e  crostacei, nonche' delle loro uova sono sempre vietate.
Sono fatte  salve  le  normali  operazioni  connesse  alle  attivita'
agricole  e  selvicolturali,  nonche'  l'applicazione  delle norme di
polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria igienica e forestale e
le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate  dall'Ente  di
gestione.
  2.  Le  violazioni  delle  norme  di  cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.