Art. 13. Raccolta di insetti 1. La raccolta, la cattura, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie, nonche' dei loro nidi, sono sempre vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione di norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione. 2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.