Art. 13.
                         Raccolta di insetti
 
  1.  La  raccolta,  la  cattura, l'asportazione, il danneggiamento e
l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti  di
qualsiasi  ordine  e  specie,  nonche'  dei  loro  nidi,  sono sempre
vietati.  Sono  fatte  salve  le  normali  operazioni  connesse  alle
attivita'  agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione di norme
di  polizia  sanitaria,  fitopatologica,   veterinaria   igienica   e
forestale  e  le  catture a scopo didattico e scientifico autorizzate
dall'Ente di gestione.
  2. Le violazioni alle norme  di  cui  al  comma  1,  comportano  la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.