Art. 14. Immissione di animali 1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico e' vietata. E' fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 relativa agli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree protette e modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni animale introdotto.