Art. 14.
                        Immissione di animali
 
  1.  L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico
e' vietata. E' fatta salva l'attuazione  di  specifici  programmi  di
ripopolamento   o   reintroduzione  di  specie  autoctone  o  estinte
approvati ai sensi  della  legge  regionale  8  giugno  1989,  n.  36
relativa  agli  interventi  finalizzati  a  raggiungere  e conservare
l'equilibrio  faunistico  ed  ambientale  nelle   aree   protette   e
modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.
  2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la  sanzione  amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni
animale introdotto.