Art. 16.
                        Esercizio della pesca
 
  1.  L'esercizio  della  pesca  nelle zone umide e nei corsi d'acqua
scorrenti nel Parco e' vietato.
  2. Le violazioni delle norme  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.