Art. 17. Visite di comitive 1. Sono consentite le visite di comitive accompagnate dal personale dell'Ente di gestione o dal personale di associazioni e cooperative di servizio convenzionate con l'Ente medesimo. 2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.