Art. 17.
                         Visite di comitive
 
  1. Sono consentite le visite di comitive accompagnate dal personale
dell'Ente  di  gestione o dal personale di associazioni e cooperative
di servizio convenzionate con l'Ente medesimo.
  2. Le violazioni delle norme  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.