Art. 18.
                           Danneggiamenti
 
  1.  Il  danneggiamento  delle  attrezzature,  degli  arredi e degli
immobili del Parco comporta la sanzione  amministrativa  da  lire  25
mila  a  lire  250 mila, oltre alla facolta' dell'Ente di gestione di
rivalersi dei danni subiti.