Art. 19. Deroghe 1. L'Ente di gestione del Parco puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, di studio e gestionali, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. 2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al personale preposto alla sorveglianza. 3. Il personale del Parco puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le disposizioni ed i programmi dell'Ente di gestione.