Art. 19.
                               Deroghe
 
  1. L'Ente di gestione del Parco puo' sempre concedere deroghe  alle
norme  previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici,
di studio e gestionali,  purche'  non  contrastino  con  disposizioni
legislative  dello  Stato o della Regione, ovvero siano di competenza
di altri organi od autorita'. Le deroghe sono specifiche,  nominative
ed a termine.
  2.  Le  autorizzazioni  in  deroga  sono  esibite,  a richiesta, al
personale preposto alla sorveglianza.
  3. Il personale del Parco puo' agire in deroga  a  quanto  disposto
dalla   presente  legge,  secondo  le  disposizioni  ed  i  programmi
dell'Ente di gestione.