Art. 2.
                          Accesso al Parco
 
  1. L'accesso al Parco e' consentito tutti i giorni, senza limiti di
orario,  attraverso gli ingressi appositamente segnalati; e' comunque
fatta salva  la  possibilita'  da  parte  dell'Ente  di  gestione  di
impedire  l'accesso  a  particolari  e  limitate  zone,  indicate con
tabelle, per fini  naturalistici,  selvicolturali,  gestionali  e  di
sicurezza.
  2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.