Art. 20.
                              Vigilanza
 
  1.  La   vigilanza   sull'osservanza   della   presente   legge   e
l'accertamento  delle  relative violazioni sono affidati al personale
di vigilanza del Parco ed ai soggetti di  cui  all'articolo  9  della
legge regionale 38/1991 istitutiva del Parco e di cui all'articolo 14
della  legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme
regionali in materia di aree protette alla legge 8  giugno  1990,  n.
142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".