Art. 20. Vigilanza 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 9 della legge regionale 38/1991 istitutiva del Parco e di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".