Art. 21. Procedure 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate" le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". 2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge, sono introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. 3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'articolo 18 sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi 4 settembre 1996 GHIGO