Art. 21.
                              Procedure
 
  1.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge, si applicano, ai sensi  della
legge  regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia  di
Parchi  naturali,  Riserve  naturali o Aree attrezzate" le norme ed i
principi di cui al capo I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
"Modifiche al sistema penale".
  2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge, sono introitate
nel  bilancio  della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato
di previsione delle entrate  del  bilancio  per  l'anno  1996  ed  ai
corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
  3.  Le  somme  riscosse  a  titolo  di  rivalsa  per i danni di cui
all'articolo 18 sono introitate nel bilancio  del  Parco  per  essere
destinate al ripristino delle cose danneggiate.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi 4 settembre 1996
                                GHIGO