Art. 3. Circolazione a cavallo ed in bicicletta 1. La circolazione a cavallo avviene sui percorsi appositamente segnalati con animali condotti al passo o al piccolo trotto; sono vietate le galoppate. 2. La circolazione con le biciclette avviene sulle strade e sui percorsi appositamente segnalati. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.