Art. 3.
               Circolazione a cavallo ed in bicicletta
 
  1.  La  circolazione  a  cavallo avviene sui percorsi appositamente
segnalati con animali condotti al passo o  al  piccolo  trotto;  sono
vietate le galoppate.
  2.  La  circolazione  con  le biciclette avviene sulle strade e sui
percorsi appositamente segnalati.
  3.  Le  violazioni  delle  norme  di  cui  al  presente   articolo,
comportano  la  sanzione  amministrativa  da  lire 25 mila a lire 250
mila.