Art. 4. Circolazione con mezzi motorizzati 1. La circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, al di fuori dei percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento delle aree attrezzate, e' vietata. 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1: a) i mezzi delle pubbliche amministrazioni; b) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali (taglio ed esbosco dei quartaruoli, operazioni inerenti l'attuazione del Piano di assestamento forestale e progetti similari), nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio; c) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Amministrazione del Parco. 3. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore e' vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza del velivolo, per operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalita' dell'Ente stesso. 4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.