Art. 4.
                 Circolazione con mezzi motorizzati
 
  1. La circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo,  al  di
fuori  dei  percorsi  appositamente  individuati  e  segnalati per il
raggiungimento delle aree attrezzate, e' vietata.
  2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
   a) i mezzi delle pubbliche amministrazioni;
   b)  i  mezzi  dei  privati  impiegati  nei   lavori   agricoli   e
selvicolturali   (taglio   ed  esbosco  dei  quartaruoli,  operazioni
inerenti l'attuazione del Piano di assestamento forestale e  progetti
similari),  nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle
operazioni di pronto intervento ed antincendio;
   c) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato  dall'Amministrazione
del Parco.
  3.  Il  sorvolo  del  territorio  del  Parco  con mezzi a motore e'
vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza  del
velivolo,   per   operazioni   di   vigilanza,  emergenza,  soccorso,
antincendio  e  nei   casi   autorizzati   dall'Ente   di   gestione,
compatibilmente con le finalita' dell'Ente stesso.
  4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo, comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.