Art. 5. Pascolo degli animali 1. Il pascolo degli animali di qualsiasi tipo e' vietato su tutto il territorio del Parco. 2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per capo di bestiame, oltre al risarcimento degli eventuali danni alla vegetazione.