Art. 5.
                        Pascolo degli animali
 
  1.  Il  pascolo degli animali di qualsiasi tipo e' vietato su tutto
il territorio del Parco.
  2. Le violazioni alle norme  di  cui  al  comma  1,  comportano  la
sanzione  amministrativa  da lire 25 mila a lire 250 mila per capo di
bestiame,  oltre  al  risarcimento   degli   eventuali   danni   alla
vegetazione.