Art. 9.
                      Raccolta di funghi epigei
 
  1.  La raccolta dei funghi epigei e' regolata dalla legge regionale
32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia
di  raccolta  e  commercializzazione  dei  funghi  epigei  freschi  e
conservati".
  2.  E'  fatto  salvo  l'esercizio  del  diritto  di  uso  civico di
fungatico  a  favore  della  comunita'  locale  che   e'   esercitato
unicamente  nelle  giornate di martedi', giovedi' e sabato, mentre ai
Soci Partecipanti tale diritto e' valevole per tutti i  giorni  della
settimana.  Tale  diritto  e' esercitato nei modi e nei limiti di cui
alla legge regionale 32/1982. Ai  fini  della  vigilanza  il  Sindaco
rilascia  un  tesserino  gratuito  ai  residenti  ed  ai  soci  della
Partecipanza; del rilascio di ogni tesserino  e'  data  comunicazione
all'Amministrazione del Parco.