Art. 9. Raccolta di funghi epigei 1. La raccolta dei funghi epigei e' regolata dalla legge regionale 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". 2. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore della comunita' locale che e' esercitato unicamente nelle giornate di martedi', giovedi' e sabato, mentre ai Soci Partecipanti tale diritto e' valevole per tutti i giorni della settimana. Tale diritto e' esercitato nei modi e nei limiti di cui alla legge regionale 32/1982. Ai fini della vigilanza il Sindaco rilascia un tesserino gratuito ai residenti ed ai soci della Partecipanza; del rilascio di ogni tesserino e' data comunicazione all'Amministrazione del Parco.