Art. 11.
                         Raccolta di insetti
 
  1. La raccolta, la cattura,  l'asportazione,  il  danneggiamento  e
l'uccisione,  se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di
qualsiasi ordine e specie, nonche' dei loro nidi, sono vietati.  Sono
fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole  e
selvicolturali, nonche' l'applicazione di norme di Polizia sanitaria,
fitopatologica,  veterinaria,  igienica  e  forestale  e le catture a
scopo scientifico e didattico autorizzate dall'Ente di gestione.
  2.  Le  violazioni  della  norma  di  cui  al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.