Art. 12. Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei, nonche' delle loro uova, sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo scientifico e didattico autorizzate dall'Ente di gestione. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.