Art. 12.
         Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei
 
  1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se
non per caso fortuito o di necessita', di qualsiasi specie di anfibi,
rettili,  molluschi  e  crostacei,  nonche'  delle  loro  uova,  sono
vietati.  Sono  fatte  salve  le  normali  operazioni  connesse  alle
attivita' agricole e  selvicolturali,  nonche'  l'applicazione  delle
norme  di  Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e
forestale e le catture a scopo scientifico  e  didattico  autorizzate
dall'Ente di gestione.
  2.  Le  violazioni  della  norma  di  cui  al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.