Art. 14.
                        Immissione di animali
 
  1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale  selvatico
e'  vietata.  E'  fatta  salva l'attuazione di specifici programmi di
ripopolamento  o  reintroduzione  di  specie  autoctone   o   estinte
approvati  ai  sensi  della  legge  regionale  8  giugno  1989, n. 36
"Interventi  finalizzati  a  raggiungere  e  conservare  l'equilibrio
faunistico  ed  ambientale  nelle  aree  istituite a Parchi naturali,
Riserve naturali e  Aree  attrezzate"  come  modificata  dalla  legge
regionale 22 febbraio 1993, n. 6.
  2.   L'attivita'   di   apicoltura   nomade  e'  consentita  previa
autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.
  3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila  per  ogni
animale introdotto o per arnia installata.