Art. 15.
                        Introduzione di cani
 
  1.   L'introduzione   di   cani   al   guinzaglio   e'   consentita
esclusivamente sulle strade,  sui  percorsi  appositamente  segnalati
dall'Ente  di  gestione,  nelle  aree  attrezzate  e  negli  appositi
recinti.
  2. Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui al comma 1 i
cani al seguito delle mandrie e delle greggi al  pascolo,  nonche'  i
cani  al  servizio dei gruppi di soccorso, dei portatori di handicap,
quelli utilizzati per il censimento della fauna  e  per  esigenze  di
servizio.
  3.  Le  violazioni  della  norma  di  cui  al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.