Art. 17.
             Pascolo degli animali e transito di mandrie
 
  1.  L'esercizio  del  pascolo  di animali ed il transito di mandrie
sono consentiti nel rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni
di massima e di Polizia forestale e negli strumenti di pianificazione
del Parco.
  2. Per le violazioni della norma di cui al comma 1 si applicano  le
sanzioni   previste  dalle  Prescrizioni  di  massima  e  di  Polizia
forestale.