Art. 18.
                              Campeggio
 
  1. Il campeggio e' consentito nelle aree appositamente attrezzate.
  2. La sosta di tende, dalle ore  sedici  alle  ore  otto,  a  quote
superiori  a novecenti metri ed il bivacco all'aperto senza l'ausilio
di tenda, non sono da considerarsi attivita' di campeggio e sono  per
tanto  permessi  nel  rispetto  della proprieta'. Sono fatte salve le
situazioni di emergenza.
  3. Le violazioni della norma  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.