Art. 18. Campeggio 1. Il campeggio e' consentito nelle aree appositamente attrezzate. 2. La sosta di tende, dalle ore sedici alle ore otto, a quote superiori a novecenti metri ed il bivacco all'aperto senza l'ausilio di tenda, non sono da considerarsi attivita' di campeggio e sono per tanto permessi nel rispetto della proprieta'. Sono fatte salve le situazioni di emergenza. 3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.