Art. 19.
             Lavaggio di stoviglie, indumenti e veicoli
 
  1.  E'  vietato,  al  di fuori delle aree appositamente attrezzate,
l'uso di detersivi ed il lavaggio di indumenti,  di  stoviglie  e  di
veicoli  nei  corsi  d'acqua,  nelle sorgenti e negli specchi d'acqua
ferma, nonche' scaricare in essi e sul territorio del parco le  acque
di   lavaggio,  ivi  comprese  quelle  eventualmente  a  bordo  degli
automezzi.
  2. Le violazioni della norma  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.