Art. 19. Lavaggio di stoviglie, indumenti e veicoli 1. E' vietato, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, l'uso di detersivi ed il lavaggio di indumenti, di stoviglie e di veicoli nei corsi d'acqua, nelle sorgenti e negli specchi d'acqua ferma, nonche' scaricare in essi e sul territorio del parco le acque di lavaggio, ivi comprese quelle eventualmente a bordo degli automezzi. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.