Art. 2.
                          Accesso al Parco
 
  1. L'accesso al Parco e' consentito tutti i giorni, senza limiti di
orario, fatta salva la possibilita' da parte dell'Ente di gestione di
impedire  l'accesso  a  particolari  e  limitate  zone, appositamente
segnalate, a fini  naturalistici,  selvicolturali,  gestionali  e  di
sicurezza.
  2.  Le  violazioni  della  norma  di  cui  al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.