Art. 2. Accesso al Parco 1. L'accesso al Parco e' consentito tutti i giorni, senza limiti di orario, fatta salva la possibilita' da parte dell'Ente di gestione di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, appositamente segnalate, a fini naturalistici, selvicolturali, gestionali e di sicurezza. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.